Dal 12 Ottobre 2017 è scattato l’obbligo per il Datore di Lavoro di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l’obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.
L’obbligo è legato a quanto previsto dal decreto 183/2016, per effetto del quale l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008 imporrà al datore di lavoro di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta sanzioni pecuniarie fino a 1972 euro in caso di infortuni più brevi e fino a 4932 euro per assenze superiori ai 3 giorni.
Tale obbligo consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
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