In Italia la produzione e l’installazione di materiali contenenti amianto è vietata dal 1992, dal 1994 è vietata anche l’importazione e la vendita degli stessi. Tale divieto non comporta l’obbligo di rimuovere l’amianto, ma di comunicarne la presenza alle autorità sanitarie.
Se il manufatto contenente amianto, come una canna fumaria o una copertura di cemento-amianto, è danneggiato, bisogna rivolgersi a una ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali. I tecnici abilitati, dopo una valutazione della pericolosità della situazione, si occuperanno dell’incapsulamento (trattamento con vernici apposite che impediscono la liberazione di fibre) del manufatto oppure della sua rimozione e smaltimento.
La pericolosità dell’amianto è legata alla liberazione di fibre nell’aria. La pericolosità aumenta se il manufatto non è in buono stato o è danneggiato. Per questo non è saggio, né legale, improvvisare opere di bonifica fai-da-te in presenza di manufatti contenenti amianto, come tettoie o pavimentazioni. Non è sufficiente indossare una mascherina di carta per proteggersi e si rischia si trasportare in giro fibre di amianto rimaste tra i capelli o sui vestiti ed esporre al pericolo i familiari e altre persone. Per legge, bisogna rivolgersi a ditte specializzate e autorizzate.