Dal 2018 entrano in vigore le nuove disposizioni relative alla normativa antincendio per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori fuori tessa fino a 9 metri di cubatura per l’erogazione gasolio e di altri carburanti liquidi di categoria C.
Il DM 22/11/2017, pubblicato in Gazzetta lo scorso 6 dicembre, ridefinisce gli adempimenti da adottare, anche in campo agricolo, per minimizzare la fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio incendio, limitare i danni a persone ed edifici nonché all’ambiente, prevedendo nel contempo delle condizioni affinché gli eventuali soccorritori possano intervenire in sicurezza.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai contenitori-distributori di nuova installazione ed a quelli già esistenti ad esclusione dei casi in cui:
- siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la normativa antincendio;
- vi sia già un certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività presso il Comando dei VVFF;
- siano pianificati o in corso lavori di installazione di contenitori sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale dei VVFF.
Il DM 22/11/2017 non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.
I contenitori-distributori devono essere marcati CE ed essere inoltre provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934.
Dovranno inoltre esser provvisti del manuale di installazione, uso e manutenzione e di una targa punzonata di identificazione riportante:
- nome e indirizzo del costruttore;
- anno di costruzione e numero di matricola;
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale con cui è stato realizzato il serbatoio;
- la pressione di collaudo;
- gli estremi dell’atto di approvazione.
La norma tecnica fissa le distanze minime di sicurezza , interne ed esterne, ponendo attenzione alla cartellonistica ed alle misure di prevenzione da adottare al fine di ridurre i rischi di incidenti.
Tra gli adempimenti previsti vi è quello di disporre in prossimità di ogni contenitore-distributore la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B.
Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3 , raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.
Per i serbatori realizzati con una sola parete metallica con protezione anticorrosione o con una parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco, si dovrà procedere al loro posizionamento all’interno di un idoneo bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito.
8 gennaio 2018