L‘art. 90, comma 7 del dlgs 81/2008 prevede che: il committente o il responsabile dei lavori comunichi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il cartello di cantiere da installare in prossimità dell’accesso al cantiere, per lavori privati, deve contenere le seguenti indicazioni:
- la tipologia di opere da realizzare
- l’importo delle opere da realizzare
- le modalità di realizzazione
- gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire
- la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale)
- l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale)
- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici)
- il nome del progettista architettonico
- il nome del progettista delle strutture
- il nome del progettista degli impianti
- il nome del direttore dei lavori
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza)
- il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza)
- il nome del direttore di cantiere
- il nome del collaudatore
- i responsabili delle imprese subappaltatrici
- In caso di lavori pubblici devono essere riportate anche le seguenti informazioni:
- la durata dei lavori
- la scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza
- le categorie di lavoro eseguite
- il ribasso d’asta
- il responsabile del procedimento