Ricomincia una nuova stagione per il turismo estivo, tutti gli operatori del settore si avviano alla preparazione necessaria che anticiperà la riapertura.
Ma una delle domanda più frequenti riguarda i lavoratori stagionali che operano generalmente in azienda alberghiera e termale. Essi devono essere formati secondo l’Accordo Stato-Regioni, ovvero devono essere sottoposti ad una formazione generale di quattro ore e ad una formazione specifica di altre quattro ore rispettando i contenuti fissati nell’Accordo medesimo.
È chiaro ora che il problema che si pone è come comportarsi per quanto riguarda la formazione lavoratori stagionali che dopo aver svolto, una volta formati, la propria attività per un certo periodo riprendono a lavorare la stagione successiva presso la stessa azienda.
Nella stagione successiva, tornando il lavoratore stagionale ad essere occupato nella stessa azienda continueranno a valere sia la formazione generale che quella specifica, costituendo le stesse un credito formativo, sempre che ovviamente nel frattempo non siano cambiate in azienda le condizioni di lavoro Per quanto detto in definitiva basta quindi, alla ripresa dell’attività del lavoratore stagionale e facendo riferimento al documento di valutazione dei rischi, effettuare una verifica per accertarsi che i rischi per i quali il lavoratore era stato formato fossero gli stessi e per individuare se e per quali altri rischi fosse necessario effettuare una integrazione della formazione.
Attenzione però a non perdere tempo, nel ripristinare la vostra attività estiva non dimenticatevi dei lavoratori, la loro formazione è una delle garanzie del vostro successo.
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